di Evelina Chiocca
Sono molte le questioni importanti e inderogabili da affrontare subito, alle quali necessita dare risposta urgente.
APPLICAZIONE DEL NUOVO PEI: quando? Il nuovo modello e la nuova normativa a chi devono essere applicati?
Le scuole sono partite in quarta, forse forti di una indicazione generica, e per nulla precisa, dello stesso ministero (Nota 15760/2022).
La questione di fondo è che tutti si sono dimenticati che:
– le disposizioni di cui all’art. 5 (documentazione sanitaria: accertamento condizione di disabilità e profilo di funzionamento),
– le disposizioni di cui all’art. 6 (progetto individuale: raccordo con il PEI),
– le disposizioni di cui all’art. 7 (piano educativo individualizzato),
– le disposizioni di cui all’art. 10 (modalità richiesta ore sostegno)
si applicano esclusivamente agli alunni con disabilità nel passaggio di grado di istruzione (d.lgs. 66/2017, art. 19 comma 7-bis).
Riscrittura del decreto interministeriale 182/2020: sono ancora moltissimi i punti poco chiari e che propongono storture. Il D.I. 182/2020 che, ricordo, è stato annullato per “illegittimità” dal TAR del Lazio deve necessariamente essere riscritto o cancellato. Se ciò non avverrà, il processo inclusivo continuerà verso una retrocessione senza ritorno, a ritroso, come i gamberi.
Composizione del GLO: l’art. 15 comma 10 della legge 104/92 descrive il GLO come un gruppo, in cui tutti operano a livello paritetico; il DI 182/2020, invece, modificando la legge 104/92, ribalta la composizione: il GLO è composto dai soli docenti della classe e dal dirigente, mentre genitori e altre figure “partecipano ai suoi lavori”.
Il ruolo della famiglia risulta marginale, e in contrasto con quanto previsto dalla legge 104/92.
Nel GLO, quello che risponde alla logica inclusiva, i genitori sono componenti effettivi.
Esonero dallo studio di alcune discipline: nessuna novità in materia di esonero, formalmente previsto per la Primaria, il Primo grado e il Secondo grado. L’esonero si configura come azione discriminatoria, eppure è stato inserito in un atto normativo. Il paradosso di una scuola che si fregia di essere inclusiva. Pertanto all’art. 10 comma 2, del DI 182/2020 la lettera d. (esonero) deve essere immediatamente cancellata.
Riduzione dell’orario scolastico: rientra nella logica della riduzione delle ore di sostegno (obiettivo perseguito anche con l’esonero). Il tutto adottato a fronte di una chiara e puntuale normativa che riguarda la possibilità di deroghe in tema di frequenza (nel primo e nel secondo grado), mentre nell’infanzia e nella primaria la questione “ore di frequenza” non sussiste. In altre parole la riduzione dell’orario scolastico risulta una misura alquanto illogica.
Misura che contrasta nettamente con l’art. 13 comma 4 della legge 104/92.
Profilo dinamico funzionale: considerato che il Profilo di funzionamento nazionale ancora non esiste (nella pratica), lecito chiedersi a chi competa elaborare e aggiornare un documento abrogato dalla normativa vigente.
Come si fa ad abrogare un documento (d.lgs. 96/2019 e dl.lgs. 66/2017) e, contestualmente, chiedere che esso venga utilizzato (DI 182/2020 art. 5 comma 3)? Credo che ci voglia molta – ma molta – fantasia!!!
In altre parole, è come dire che dobbiamo fermarci e che dobbiamo passare con il semaforo rosso (due ordini opposti a fronte dello stesso segnale).
Qualcuno può chiarire tutto ciò?
PEI o Cartella clinica: l’impostazione del modello di PEI ricalca più l’idea della cartella clinica, piuttosto che quella di un documento che accompagna i docenti nel loro lavoro, condiviso con i genitori.
A ciò si aggiunga la richiesta (inverosimile) di sintetizzare un documento clinico (oggi la diagnosi funzionale e domani il profilo di funzionamento) da parte di chi non ha competenze sanitarie (cambiare o omettere una parola significa cambiare il senso).
Peraltro quanto indicato nella sezione 2 del PEI, basato esclusivamente sulla documentazione sanitaria, incide sulle scelte successive di compilazione del PEI (che tristezza parlare di compilazione anziché “elaborazione”!!!!!)
La parte sanitaria può offrire alcuni elementi di conoscenza, alcuni spunti, ma non può condizionare le scelte pedagogico-didattiche e la definizione delle risorse necessarie. Ricordo che il PEI è un documento che viene utilizzato da esperti in pedagogia e didattica (i docenti della classe) e non da clinici.
Questa parte va rivista, modificata, cancellata.
Il PEI non è una cartella sanitaria!
Lo dice la legge.
Nello specifico lo afferma l’art. 19 comma 7-bis del decreto legislativo 66/17, come modificato dal d.lgs. 96/2019.
Vogliamo rispettare la legge o vogliamo fare di testa nostra?
E perché il Ministero non dice nulla al riguardo?
Tabelle e range: non una sola parola al riguardo.
L’assurda modalità di “proposta” delle ore di sostegno pare resistere. Non si sentono parole di cambiamento, di modifica. Tutto tace. E le scuole si mostrano più preoccupate di compilare qualcosa di incompilabile, piuttosto che chiedere – ed esigere – i necessari chiarimenti.
Ora, e questo sfugge alle scuole, le tabelle C e C1 senza il profilo di funzionamento sono inapplicabili (non si possono compilare).
Ma resta anche il fatto che non si possono chiedere risorse sulla base di improbabili “range”, che oscillano da un minimo a un massimo senza alcuna logica (non dimentichiamo che i range presentati sono 5, ma, nella realtà, sono 4; dei cinque proposti due corrispondono a 0 (zero), pertanto l’indicazione delle risorse ruota su tre ipotesi (sempre giocate al ribasso).
Questione PEI differenziato: qualcosa che assomiglia a una procedura è scritto nelle linee guida.
Il testo si propone confuso e, in alcuni passaggi, anche fuorviante. La chiarezza non è certo presente nelle Linee guida.
È bene riprendere questo passaggio e riscriverlo in modo puntuale (così come va rivista tutta la parte relativa alla sezione 8 e al linguaggio in essa utilizzato.
Non si possono offrire testi che lasciano spazio alla libera intepretazione, perché ciò non solo porta a scelte approssimative, confuse, distorte, ma può aprire le porte a contenziosi. E questo, chiaramente, vale per questo e per tutti i punti precedenti.
Si attendono chiarimenti puntuali sulla procedura e una “seria e doverosa” riscrittura delle Linee guida (alcuni passaggi sono difficili da leggere, anche per il linguaggio utilizzato).
Responsabilità erariale per la proposta delle ore di sostegno: in capo al GLO (art. 3 c. 1) e a tutti coloro che partecipano ai suoi lavori (art. 3 c. 9). Questa parte va cancellata.
Responsabilità erariale per l’esame della documentazione (sanitaria): in capo al GLO (art. 3 c. 1) e a tutti coloro che partecipano ai suoi lavori (art. 3 c. 9), come indicato dall’art. 17 del DI 182/2020. Questa parte va cancellata.
Gestione della fase di transizione: non una parola al riguardo. Nella documentazione si rintraccia solamente il richiamo al GLIP, legittimato a mantenere la sua attività finchè non sarà operativo il GIT.
Poi un silenzio assordante.
Non una parola per questa fase di transizione, presente e viva, ma affidata al “caos” (non al caso, ma al caos).
Le fasi di transizioni vanno governate: non è possibile lasciare un intero sistema allo sbando.
Chi ha scritto i provvedimenti nuovi, chi ha voluto modificare il sistema inclusivo a favore degli alunni con disabilità (peggiorandolo: questo è il mio punto di vista), chi ha adottato misure inverosimili, in netto contrasto con i diritti della persona (anche questo è il mio punto di vista), chi, insomma, ha voluto tutto ciò, si è dimenticato (?!?!?) di gestire la fase di transizione. Forse dava per scontato che “basta la parola” e tutto cambia con un clic? Non so che pensare.
Certo è che urge
✶ gestire la fase di transizione in modo adeguato e coerente,
✶ modificare e/o riscrivere e/o cancellare il D.I. 182/2020,
✶ riscrivere interamente le Linee guida (art. 20 del 182/2020, indicandole come “supporto per la redazione”)
✶ adottare il GLO come descritto dalla legge 104/92 all’art. 15; chiarire la procedura del PEI differenziato; abolire le tabelle C e C1 e i relativi range…,
✶cancellare la responsabilità erariale e l’esame della documentazione…
IN SINTESI: occorre affrontare urgentemente i i punti qui riportati.
Ed è solo la prima parte di azioni inderogabili.
Altre questioni, e non poche, chiedono di essere urgentemente affrontate.
Fra queste cito la separazione delle carriere.
In altre parole
No alla classe di concorso per il sostegno: adottarla, infatti, significherebbe far arretrare ancor più un processo e un percorso faticosamente conquistati in questi 50 anni.
Invece della classe di concorso è bene iniziare a ragionare sulla formazione obbligatoria di tutto il personale docente e del personale dirigente scolastico (formazione obbligatoria in ingresso e formazione obbligatoria in servizio).